sociale Nel caso in cui i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale dell'EUMETSAT che fornisca adeguati benefici, EUMETSAT ed i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio ai sistemi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi accordi conclusi con gli Stati Membri interessati in conformita' all'Art. 19, o altri provvedimenti analoghi presi dagli Stati membri, o altre disposizioni pertinenti in vigore negli Stati membri.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art12 · fonte su Normattiva