Gli esperti, diversi dai membri del personale quando esercitano funzioni per l'EUMETSAT o effettuano missioni per suo conto, fruiscono dei privilegi ed immunita' seguenti:
- a)immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunita' non e' tuttavia valida in caso di infrazione al regolamento stradale, commessa da un esperto, o in caso di danno causato da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprieta', o da esso condotto;
- b)inviolabilita' per tutti i documenti e carte ufficiali;
- c)esenzione da qualsiasi misura limitativa dell'immigrazione, e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri;
- d)analogo trattamento per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o quelle concernenti le operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
