Gli esperti, diversi dai membri del personale quando esercitano funzioni per l'EUMETSAT o effettuano missioni per suo conto, fruiscono dei privilegi ed immunita' seguenti:

  • a)immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunita' non e' tuttavia valida in caso di infrazione al regolamento stradale, commessa da un esperto, o in caso di danno causato da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprieta', o da esso condotto;
  • b)inviolabilita' per tutti i documenti e carte ufficiali;
  • c)esenzione da qualsiasi misura limitativa dell'immigrazione, e da ogni formalita' di registrazione degli stranieri;
  • d)analogo trattamento per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o quelle concernenti le operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art13 · fonte su Normattiva