(1) I privilegi e le immunita' previste al presente Accordo non sono concessi ai membri del personale ed agli esperti a loro vantaggio personale. Essi sono istituiti unicamente al fine di assicurare in ogni circostanza, il libero funzionamento di EUMETSAT e la completa indipendenza delle persone cui sono conferite. (2) Il Direttore ha il dovere di revocare l'immunita' di un membro del personale o di un esperto, in tutti i casi in cui il suo mantenimento puo' intralciare l'azione della giustizia, ed in cui tale immunita' puo' essere revocata senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT. Il Consiglio ha competenza a revocare l'immunita' del Direttore.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
