delle controversie relative ai danni, responsabilita' non contrattuali ed ai membri del personale o esperti. Ogni Stato membro puo' sottoporre ad arbitrato in base alla procedura prevista all'Art. 14 della Convenzione ogni controversia: a - relativa ad un danno causato da EUMETSAT; b - che implichi ogni altra responsabilita' non contrattuale di EUMETSAT; c - che implichi un membro del personale o un esperto, per la quale l'interessato puo' rivendicare l'immunita' dalla giurisdizione se tal immunita' non e' stata revocata.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176~protocollo-art22 · fonte su Normattiva