1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua eta e del suo grado di maturita. 2. A tal fine, si dara' in particolare al fanciullo la possibilita' di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale;

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art12 · fonte su Normattiva