[1]- Processo decisionale

[2]Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:

[3]a esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilita' di genitore; b quando il fanciullo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'autorita' giudiziaria: - si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente; - consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterra' piu' appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che cio' non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso; - consente al fanciullo di esprimere la sua opinione; c tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77~convenzione-art6 · fonte su Normattiva