1. Il fanciullo ha diritto allaliberta di espressione. Questo diritto comprende la liberta di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. 2. L'esercizio di questo diritto puo' essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

  • a)al rispetto dei diritti o della reputazioni di altrui; oppure
  • b)alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralita pubbliche.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art13 · fonte su Normattiva