Art. 3 (Convenzione)
[1]- Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure
[2]Ad un fanciullo che e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, sono conferiti nelle procedure dinnanzi ad una autorita' giudiziaria che lo concernono i seguenti diritti, di cui egli stesso puo' chiedere di beneficiare:
[3]a ricevere ogni formazione pertinente; b essere consultato ed esprimere la sua opinione; c essere informato delle eventuali conseguenze dell'attuazione della sua opinione e delle sue eventuali conseguenze di ogni decisione.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
