1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attivita' ricreative proprie della sua eta' e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attivita' ricreative, artistiche e culturali.

Testo vigente dal 11 giugno 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-05-27;176~art31 · fonte su Normattiva