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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, con il quale sono state estese al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contemplate nel decreto R. 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle Ferrovie dello Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 1931 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Di Crollalanza - Ciano - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco. LEGGI E DECRETI
Testo in vigore dal 4 febbraio 1932 al 16 dicembre 2009
