[1]Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale di pagamento e di cooperazione economica e tecnica e scambio di Note. (Kabul, 10 dicembre 1960).

[2]ACCORDO COMMERCIALE DI PAGAMENTO E DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA TRA L'ITALIA E L'AFGHANISTAN

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Afghanistan, considerando e confermando i rispettivi sentimenti di amicizia cui si informano tradizionalmente i rapporti tra i due Paesi, animati dal desiderio - al fine di rendere tali rapporti sempre piu' operanti, nello spirito dell'Accordo concluso tra le due Parti il 15 giugno 1938 - di facilitare e sviluppare tra di essi le relazioni commerciali e di dare il massimo impulso alla cooperazione economica e tecnica, sulla base dei reciproci interessi, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1

[5]Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare per quanto in loro potere lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi agevolando, tra l'altro, nei limiti dei rispettivi regolamenti, una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilita' di esportazione e di importazione e l'attivita' che i singoli operatori, sia enti che privati, italiani e afghani svolgono in relazione alle esportazioni ed importazioni tra i due Paesi delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori. A tal fine le due Parti contraenti si impegnano in particolare ad accordare ogni facilitazione possibile sia all'esportazione che alla importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori - in particolare per quanto concerne le merci che facciano eventualmente oggetto di vendita od acquisto da parte di Enti statali o comunque sottoposti allo Stato o da esso controllati - in conformita' delle leggi e regolamenti in vigore in ciascuno dei due Stati.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art1 · fonte su Normattiva