Il Governo italiano facilitera' l'attuazione delle proposte che il Governo Afghano riterra' di avanzare per quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane allo sviluppo economico del Regno di Afghanistan. In particolare, i due Governi faciliteranno le iniziative che avranno per scopo lo studio e l'attuazione di programmi diretti a sviluppare in Afghanistan, attraverso l'impiego di sistemi, di tecnici e di beni strumentali italiani, l'impianto di industrie, la costruzione di opere pubbliche, il sistema di comunicazioni, lo sfruttamento delle risorse agrarie e minerarie. Nell'attuazione delle suddette iniziative il Governo Reale Afghano garantira' da parte sua alle ditte italiane, che eserciteranno la loro attivita' in Afghanistan, un trattamento in genere non meno favorevole di quello concesso alle iniziative ed alle ditte di altri Paesi, con particolare riguardo comunque al trasferimento di capitali, di redditi, di salari, ecc.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art6 · fonte su Normattiva