Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le due Parti contraenti convengono di consultarsi, tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche, in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci tra i due Paesi o ad essa connessa, nonche' di fornirsi ogni informazione utile o che sia ritenuta comunque interessante al fine di sviluppare le relazioni economico-commerciali italo-afghane. Al presente Accordo vengono allegate le liste di merci disponibili per l'esportazione da ciascuno dei due Paesi verso l'altro, lista A e lista B, restando inteso che tali liste, aventi valore indicativo, non escludono la possibilita' dello scambio di altre merci, fino al limite massimo disponibile.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art2 · fonte su Normattiva