[1]Il presente Accordo entrera' in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni, dopodiche' si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti tre mesi prima della scadenza. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma al presente Accordo. Fatto a Kabul in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e persiana, entrambi i testi aventi uguale valore.

[2]Kabul, li' 10 dicembre 1960 Per il Governo della Repubblica italiana TRABALZA Per il Governo del Regno di Afghanistan G. M. SHERZAD

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art10 · fonte su Normattiva