[1], entrata in vigore e validita'

[2]1. Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna al piu' presto possibile. 2. L'Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sara', valido fino al 31 dicembre successivo, dopodiche' verra' prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da darsi almeno sei mesi prima della scadenza annuale. 3. Esso sara' frattanto applicato provvisoriamente a partire dal 1 novembre 1964. 4. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 22 giugno 1948 cessera' di avere effetto a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente Accordo e sara' abrogato il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo stesso.

[3]IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

[5]Per l'Italia: STORCHI

[6]Per la Svizzera: HOLZER

Testo vigente dal 2 marzo 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art23 · fonte su Normattiva