[1]1. Il presente Trattato sara' ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Bonn al piu' presto possibile. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e, nel caso che una delle due Parti contraenti non l'abbia denunciato per iscritto un anno prima della data della sua scadenza, esso sara' prorogato a tempo indeterminato. Trascorso detto periodo di dieci anni il Trattato potra' essere denunciato in qualsiasi momento, restando tuttavia in vigore durante un anno a datare dalla sua denuncia. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

[2]FATTO a Roma, il 21 novembre 1957, in doppio originale nelle lingue italiana e tedesca, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Per la Repubblica Federale di Germania von BRENTANO Per la Repubblica italiana PELLA

[3]Visto d'Ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art40 · fonte su Normattiva