Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita specialmente per quanto concerne:

  • 1)i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalita' di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalita' relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonche' al transito, al deposito, ecc.;
  • 2)le formalita' concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci.

Testo vigente dal 11 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1767~art3 · fonte su Normattiva