Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita specialmente per quanto concerne:
- 1)i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalita' di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalita' relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonche' al transito, al deposito, ecc.;
- 2)le formalita' concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci.
Testo vigente dal 11 gennaio 1963
