• 1)Gli esperti, durante l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione ed in provenienza del luogo della loro missione, godono dei seguenti privilegi ed immunita':
  • a)l'immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non e' tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un atuvoeicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o giudato da un esperto, o nel caso di un'infranzione al codice stradale implicante detto veicolo o da esso commessa;
  • b)inviolabilita' di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attivita' ufficiali di EUTELSAT;
  • c)lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello solitamente accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
  • d)esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione ed alle formalita' di registrazione degli stranieri.
  • 2)Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunita' di cui ai capoversi c) e d) del paragrafo 1 ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art11 · fonte su Normattiva