ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformita' con le disposizioni dell'articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunita' spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all'arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art12 · fonte su Normattiva