Art. 12 (Protocollo)
ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformita' con le disposizioni dell'articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunita' spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all'arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
