e pubblicazioni ufficiali

  • 1)Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, nonche' la divulgazione di ogni suo documento, EUTELSAT beneficia, sul territorio di ogni Parte al Protocollo, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello solitamente accordato alle organizzazioni intergovernative equivalenti per quanto concerne la precedenza, le tariffe e le tasse sul corriere ed ogni mezzo di telecomunicazione, nella misura in cui detto trattamento sia compatibile con ogni altro accordo internazionale cui la Parte del Protocollo ha aderito.
  • 2)Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, EUTELSAT puo' avvalersi di ogni adeguato mezzo di comunicazione, ivi compresi messaggi in codice o cifrati. Le parti al Protocollo non impongono alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali di EUTELSAT, e neppure alla divulgazione delle sue pubblicazioni, ufficiali. Nessuna censura puo' essere esercitata nei confronti di dette comunicazioni e pubblicazioni.
  • 3)L'installazione e l'utilizzazione da parte di EUTELSAT, nel territorio di una Parte del Protocollo, di una stazione radio saranno autorizzate e si svolgeranno nell'ambito della legislazione in vigore nel territorio in questione.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art6 · fonte su Normattiva