1. La diffusione di pubblicazioni e altri materiali informativi ad opera dell'Organizzazione o a questa destinati e relativi alle sue attivita' ufficiali non e' soggetta ad alcuna limitazione. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte contraente a organizzazioni internazionali analoghe.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
