Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT)
Art. 7 (Protocollo)
delle Parti
- 1)I rappresentanti delle Parti alla Convenzione godono, per la durata dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo dove esercitano dette funzioni, i seguenti privilegi ed immunita':
- a)immunita' in caso di arresto o di detenzione ed esenzione dal sequestro dei loro bagagli personali, tranne che in caso di reato grave o di flagrante delitto;
- b)immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non e' tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante, o nel caso di un'infrazione al codice stratale implicante detto veicolo e da esso commessa.
- c)inviolabilita' di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attivita' ufficiali di EUTELSAT;
- d)esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri;
- e)lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni di materie e di cambio, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
- f)lo stesso trattamento, nei riguardi del controllo doganale dei loro bagagli personali, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
- 2)Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte del Protocollo ed i suoi rappresentanti. In oltre, le disposizioni dei capoversi a), d), e), f) del paragrafo 1 non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
