Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'accordo di cui alla lettera b) e dall'articolo 2 dell'accordo di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 1.
Testo vigente dal 24 giugno 1997
