[1]1 Il presente Protocollo cessera' di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati Contraenti sara' inferiore a tre.

[2]2 Gli Stati che saranno vincolati dal presente Protocollo il giorno prima della data in cui cessera' di essere in vigore consentiranno al Fondo di esercitare le proprie mansioni, descritte all'Articolo 37 del presente Protocollo e, solo a tal fine, resteranno vincolati dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art36 · fonte su Normattiva