Art. 35
[1]straordinarie dell'Assemblea
[2]1 Ciascuno Stato Contraente, entro 90 giorni dal deposito di uno strumento di denuncia che, a suo parere, comportera' un significativo aumento del livello dei contributi per i rimanenti Stati' Contraenti, chiedera' al Direttore di convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea. Il Direttore convochera' una riunione dell'Assemblea entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
[3]2 Il Direttore, di sua iniziativa, puo' convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea entro 60 giorni dal deposito di qualsiasi strumento di denuncia nel caso in cui ritenga che tale denuncia comportera' un significativo aumento del livello dei contributi dei rimanenti Stati Contraenti.
[4]3 Qualora l'Assemblea nel corso di una riunione straordinaria convocata ai sensi dei paragrafi 1 o 2, decida che la denuncia comportera' un significativo aumento del livello di contributi per i rimanenti Stati Membri, ciascuno di tali Stati, entro 120 giorni prima che abbia effetto la denuncia, puo' denunciare il presente Protocollo, con effetto dalla stessa data.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
