Art. 37
[1]del Fondo
[2]1 Nel caso in cui il presente Protocollo cessera' di essere in vigore, il Fondo, cio' nondimeno
[3](a) espletera' i suoi doveri relativi a qualsiasi incidente si sia verificato prima che il Protocollo cessi di essere in vigore, potra' esercitare i suoi diritti per quanto riguarda i contributi nella misura in cui questi siano necessari per far fronte agli obblighi di cui al punto (a), comprese le spese per l'amministrazione del Fondo necessarie a tal fine.
[4]2 L'Assemblea adottera' tutti i provvedimenti necessari a completare lo scioglimento del Fondo, ivi compresa la distribuzione equa di tutti i beni rimasti fra coloro che hanno contribuito allo stesso.
[5]3 Ai fini dei presente Articolo il Fondo restera' una persona giuridica.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
