[1]ALLEGATO ACCORDO TRA iL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador (qui di seguito denominati 1e Parti Contraenti); Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nei territorio dell'altra, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:
- a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, purche' siano relativi ad un investimento, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
- b)titoli azionari ed obbligazionari, quote di' partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreto commerciale, ditta e avviamento;
- e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; e
- f)ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di una o dell'altra Parte Contraente. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente la sede principale nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "introiti" si intendono gli ammontari derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonche' qualsiasi pagamento in natura, come, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti o bestiame. 6. Per "territorio" si intendono oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime'. Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (o le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 20 luglio 2004
