[1]di altre disposizioni

[2]1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli.

[3]2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

[4]3. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verra' applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui e' stato e effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 13 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;37~accordo-art12 · fonte su Normattiva