Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018. Leggi il testo vigente →
[1]Modifiche
[2]1. Il presente Accordo potra', in ogni caso, essere modificato, con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note delle Parti stesse attraverso i canali diplomatici. 2. Le modifiche entreranno in vigore con reciproca notifica delle Parti del completamento delle rispettive procedure interne.
Testo in vigore dal 23 giugno 2018 al 23 giugno 2018
