[1]Commissione Mista

[2](1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari delle Parti ed esperti, si riunira', di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche alle leggi nazionali applicabili all'industria cinematografica, televisiva e di video, in entrambi i Paesi, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. (2) La Commissione Mista esaminera' la sussistenza di un equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. (3) La Commissione Mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle due Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nel migliore interesse delle Parti.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-repubblica-art19 · fonte su Normattiva