[1]dei progetti

[2](1) Le "coproduzioni cinematografiche" realizzate ai sensi del presente Accordo devono ottenere l'approvazione delle Autorita' competenti di entrambe le Parti, ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali. (2) Le predette Autorita', prima di procedere all'approvazione di un'istanza, si consultano a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto alle disposizioni del presente Accordo e delle rispettive legislazioni nazionali. (3) Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. (4) L'approvazione non viene concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, salvo nella misura in cui tali legami siano inerenti alla realizzazione della coproduzione.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art4 · fonte su Normattiva