[1]Benefici

[2](1) Qualsiasi coproduzione realizzata in applicazione del presente Accordo sara' considerata dalle Autorita' competenti come film nazionale, soggetto, rispettivamente, alla normativa nazionale di ciascuna delle Parti. Tali coproduzioni potranno beneficiare con pieno diritto dei vantaggi di cui gode l'industria cinematografica della produzione in virtu' della normativa nazionale di ciascuna delle Parti oppure di quei benefici che potrebbero essere introdotti da ciascuna delle Parti. Tali benefici maturano solamente a favore del coproduttore del Paese che li concede. (2) L'inadempienza da parte di un coproduttore di una delle Parti alle condizioni in base alle quali e' stata data l'approvazione alla coproduzione da quella Parte oppure una violazione sostanziale dell'Accordo di coproduzione da parte di un coproduttore di una delle Parti potrebbe determinare la revoca dello status di coproduzione accordato alla produzione cosi' come dei relativi diritti e benefici. (3) Per tutte le questioni concernenti la commercializzazione o l'esportazione di una coproduzione cinematografica, ciascuna Parte accordera' alla coproduzione cinematografica lo stesso status e lo stesso trattamento di una produzione nazionale, nel rispetto delle proprie normative nazionali.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-stato-di-i-art2 · fonte su Normattiva