1. Gli investimenti o i proventi degli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio, ivi compresi i provvedimenti giuridicamente autonomi di spossessamento o di privazione di godimento (tutti d'ora in avanti denominati "espropriazione"), nel territorio dell'altra Parte Contraente se non per motivi pubblici o per pubblico interesse, ivi compresi il benessere e la difesa dello Stato, e contro un risarcimento pronto, adeguato ed effettivo, sempre che tali misure siano prese in maniera non discriminatoria ed in conformita' con la legge. 2. Tale risarcimento corrispondera' al valore di mercato degli investimenti in questione calcolato immediatamente prima che la misura di esproprio adottata sia resa di pubblico dominio e verra' corrisposto senza indebito ritardo. Esso sara' effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;178~accordo-art4 · fonte su Normattiva