investitori di ciascuna delle Parti Contraenti i cui investimenti subiscano nel territorio dell'altra Parte Contraente perdite dovute a guerra, altri conflitti armati o altri incidenti assimilati ad essi dal diritto internazionale, verra' concesso dall'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che tale Parte accorda agli investitori di un qualsiasi Stato terzo per quanto concerne il rimborso, l'indennizzo o la compensazione. Le somme a tale titolo corrisposte saranno liberamente trasferibili.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
