[1]o esproprio
[2]1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a nazionalizzazione (di qui in poi denominata "espropriazione") sul territorio della Parte Contraente, eccetto che in caso di pubblico interesse. L'espropriazione verra' condotta a norma di legge sulla base di un criterio di non discriminazione e dietro adeguata compensazione che verra' corrisposta senza indebito ritardo. Tale compensazione corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente precedente all'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia diventata di dominio pubblico, per quanto presto possa essere (qui di seguito con riferimento alla data di valutazione). La compensazione sara' calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente alla data di valutazione.
[3]2. Nel caso in cui l'oggetto di nazionalizzazione o esproprio sia una joint-venture costituta nel territorio di una delle Parti Contraenti, la compensazione da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente sara' calcolata prendendo in considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture, sulla base dei principali documenti relativi alla sua partecipazione nella societa'. La compensazione sara' considerata giusta ed equa se verra' corrisposta nella valuta in cui l'investitore esterno abbia effettuato l'investimento, o in ogni altra valuta accettata dall'investitore. La compensazione verra' corrisposta senza indebito ritardo, entro un termine non piu' lungo di tre mesi dalla data in cui e' stato deciso il suo ammontare. La compensazione includera' gli interessi calcolati sulla base del tasso LIBOR nei sei mesi a partire dalla data della nazionalizzazione od esproprio fino alla data di effettuazione del pagamento.
[4]3. L'investitore colpito dal provvedimento avra' diritto a norma delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione, ad una pronta revisione del suo caso da parte di un'Autorita' giudiziaria od altra Autorita' indipendente della medesima Parte Contraente ed alla valutazione del suo investimento secondo i principi stabiliti in questo Articolo.
[5]4. Se l'investitore e l'organismo competente non possono raggiungere un accordo, l'ammontare della compensazione sara' determinato sulla base della procedura per il regolamento delle controversie, di cui all'Art. 9 del presente Accordo. La compensazione sara' liberamente trasferibile.
[6]5. Se la proprieta' espropriata, sia completamente che parzialmente, non serve alla finalita' di pubblico interesse cosi' come era stata anticipata, secondo la decisione sull'espropriazione fondata sulla legge, il proprietario espropriato od i suoi aventi causa sono autorizzati al riacquisto della proprieta' al valore di mercato, sulla base delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente dove l'espropriazione e' stata fatta.
Testo vigente dal 13 marzo 2003
