1. Il presente Accordo e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo; quest'ultimo notifichera' il deposito a tutte le Parti contraenti. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali e' entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica di Finlandia. Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purche' il presente accordo sia entrato in vigore in conformita' del disposto del comma precedente. 3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 25 giugno 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1999-05-27;198~art6 · fonte su Normattiva