Art. 3 (Emendamento Protocollo)
1. Il presente Protocollo sara' ratificato, accettato o approvato. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. 3. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno dell'anno successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dello Stato parte al Protocollo addizionale che procedera' per ultimo a questa formalita'. 4. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati parti al Protocollo addizionale di ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e della data di entrata in vigore. IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti dopo la presentazione dei loro pieni poteri che sono stati riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Bruxelles, il 21 novembre 1978 in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio il quale ne comunichera' copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
