[1]Allegato

[2]ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia qui di seguito denominati, a seconda del contesto «le Parti» o «la Parte»: esprimono il desiderio di intensificare e rafforzare la cooperazione nel settore della promozione dei scambi economici, tecnico-scientifici e trasferimento di tecnologia tra i rispettivi Ministeri della difesa; visto l'Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Colombia del 5 agosto 1971; visto l'Accordo di cooperazione economica, industriale e finanziaria tra il Governo della Repubblica della Colombia e il Governo della Repubblica italiana del 6 maggio 1987, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 19 del 1989; visto il Trattato generale di cooperazione concluso a Roma il 29 novembre del 1994 tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Colombia, approvato dal Parlamento della Repubblica della Colombia con la legge n. 502 del 1999; condividendo l'intesa comune secondo cui la mutua cooperazione nel settore politico, economico e tecnico-scientifico, in particolar modo in materia di Difesa, permetterebbe di rafforzare i rapporti tra le Parti;

[3]Convengono quanto segue:

[4]Art. 1. Principi e obiettivi della cooperazione

[5]Estendere la portata del Trattato generale di cooperazione tra le Parti, incrementando il livello di cooperazione per promuovere, facilitare, sviluppare e rafforzare le capacita', sviluppando la cooperazione nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione, delle nuove tecnologie e dell'accesso ai materiali di Difesa, in base ai principi di reciprocita', buona fede e mutuo interesse tra le Parti.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art1 · fonte su Normattiva