[1]Amministrazione
[2]1. Le Parti concordano nel definire come Parti operative per la coordinazione, l'esecuzione e la supervisione del presente Accordo, i Ministeri della difesa di entrambi i Paesi in coordinazione con gli Stati maggiori di Forza armata delle Parti. 2. In conformita' con le necessita' delle Parti e con i progetti di cooperazione che sono in fase di sviluppo, le Parti operative si incontreranno periodicamente ed alternativamente, sotto la presidenza dello Stato ospitante, nella Repubblica italiana e nella Repubblica della Colombia.
Testo vigente dal 14 dicembre 2017
