[1]Attivita' di cooperazione
[2]In conformita' con le disposizioni dell'accordo, la cooperazione tra le Parti operative potra' includere le seguenti attivita':
- a)politica della Sicurezza e di Difesa;
- b)scambio di informazioni di carattere tecnico-militari;
- c)ricerca, sviluppo, acquisizione di prodotti e servizi della Difesa;
- d)supporto logistico;
- e)scambio di informazioni ed esperienze acquisite nell'ambito di operazioni di pace;
- f)formazione, istruzione ed addestramento in materia di Difesa;
- g)aspetti ambientali in materia di Difesa;
- h)sanita' militare;
- i)consulenza giuridica in ambito operativo;
- j)esercitazioni militari congiunte;
- k)altri aspetti militari che possono essere d'interesse, precedentemente definiti dalle Parti operative.
Testo vigente dal 14 dicembre 2017
