[1]Attivita' di cooperazione

[2]In conformita' con le disposizioni dell'accordo, la cooperazione tra le Parti operative potra' includere le seguenti attivita':

  • a)politica della Sicurezza e di Difesa;
  • b)scambio di informazioni di carattere tecnico-militari;
  • c)ricerca, sviluppo, acquisizione di prodotti e servizi della Difesa;
  • d)supporto logistico;
  • e)scambio di informazioni ed esperienze acquisite nell'ambito di operazioni di pace;
  • f)formazione, istruzione ed addestramento in materia di Difesa;
  • g)aspetti ambientali in materia di Difesa;
  • h)sanita' militare;
  • i)consulenza giuridica in ambito operativo;
  • j)esercitazioni militari congiunte;
  • k)altri aspetti militari che possono essere d'interesse, precedentemente definiti dalle Parti operative.

Testo vigente dal 14 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;178~accordo-art3 · fonte su Normattiva