[1]Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi, che saranno negoziati tra le Parti, saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 3. I programmi di sviluppo che attueranno il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa del Regno hascemita di Giordania/Quartier generale delle Forze armate giordane, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con le Autorita' competenti per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici. 5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'art. 10 (Entrata in vigore) del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;252~accordo-art11 · fonte su Normattiva