Se un figlio da' diritto ad assegni per figli sia in base alla legislazione svizzera sia in base alla legislazione italiana, gli assegni dovuti saranno solo quelli della legislazione del luogo di lavoro del padre.
Testo vigente dal 17 dicembre 1963
Se un figlio da' diritto ad assegni per figli sia in base alla legislazione svizzera sia in base alla legislazione italiana, gli assegni dovuti saranno solo quelli della legislazione del luogo di lavoro del padre.
Testo vigente dal 17 dicembre 1963
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art17 · fonte su Normattiva