1. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi i Paesi, nonche' i loro familiari, hanno diritto alle prestazioni in natura dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di quest'ultima. 2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Paese nonche' i suoi familiari che risiedono sul territorio dell'altro Paese, hanno diritto a ricevere le prestazioni da parte dell'Istituzione del luogo di residenza. 3. L'erogazione delle prestazioni in Italia ai titolari della sola pensione o rendita svedese, nonche' ai loro familiari, e' subordinata alla corresponsione, da parte degli interessati, di una quota annua pro capite che sara' determinata dalla competente Autorita' italiana.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art11 · fonte su Normattiva