Per l'applicazione dell'art. 8 lettera a) della Convenzione i figli nati invalidi in Italia, e la cui madre non abbia soggiornato in Italia complessivamente per piu' di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione invalidita' svizzera assume a proprio carico le prestazioni in caso di infermita' congenita del figlio per un periodo di tre mesi dopo la nascita, nella misura in cui sarebbe stata tenuta a concederle in Svizzera. Ai fini della determinazione della durata di soggiorno ininterrotto in Svizzera dopo la nascita richiesta dalla stessa disposizione, un soggiorno del figlio in Italia per un periodo di tre mesi al massimo immediatamente dopo la nascita e' assimilato a un periodo di residenza in Svizzera per la concessione delle prestazioni dell'assicurazione invalidita' svizzera.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;283~art4 · fonte su Normattiva