1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. 2. Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. 3. La Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la Svizzera del 17 ottobre 1951 e' abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, con riserva tuttavia dell'articolo 14, paragrafo 2, e per l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 5, della presente Convenzione, dell'articolo 5, paragrafi 4 e 5.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art26 · fonte su Normattiva