1. - Il presente Accordo aggiuntivo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. 2. - Esso entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati; tuttavia l'articolo primo avra' effetto dal 1 settembre 1969.

Testo vigente dal 14 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;283~art6 · fonte su Normattiva