1. La legislazione applicabile e' di regola quella, della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata la attivita' determinante ai fini dell'assicurazione. 2. Nei casi in cui, per le attivita' esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.

Testo vigente dal 17 dicembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781~art4 · fonte su Normattiva