1. Al titolare di pensione dovuta in virtu' delle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti si applica la legislazione sull'assicurazione malattie dei pensionati dello Stato contraente sul cui territorio il pensionato risiede. La pensione dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato si considera come pensione dell'altro Stato qualora il titolare di essa risieda in questo ultimo Stato. 2. Il paragrafo 1 e' applicabile per analogia ai richiedenti la pensione.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art13 · fonte su Normattiva