[1]Articolo IV RESPONSABILITA' DEL FONDO E DELL'OCSE
[2]Sezione 1. - Responsabilita' del Fondo
[3]La responsabilita' finanziaria del Fondo non supera l'importo dei propri averi e dei fondi che i membri sono tenuti a fornirgli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
[4]Sezione 2. - Responsabilita' dell'OCSE
[5]Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilita' per gli atti o per le omissioni del Fondo.
Testo vigente dal 11 maggio 1977
