[1]Articolo IV RESPONSABILITA' DEL FONDO E DELL'OCSE

[2]Sezione 1. - Responsabilita' del Fondo

[3]La responsabilita' finanziaria del Fondo non supera l'importo dei propri averi e dei fondi che i membri sono tenuti a fornirgli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

[4]Sezione 2. - Responsabilita' dell'OCSE

[5]Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilita' per gli atti o per le omissioni del Fondo.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artiv · fonte su Normattiva