[1]Articolo III QUOTE E RESPONSABILITA' DEI MEMBRI

[2]Sezione 1. - Determinazione delle quote

  • a)Ciascun membro ha una quota il cui ammontare figura nella tabella allegata al presente Accordo; il totale delle quote indicate nella tabella e' di 20 miliardi di Diritti speciali di prelievo (qui appresso denominati "DSP").
  • b)Le quote sono stabilite in termini di DSP, il cui metodo di valutazione e' specificato nell'articolo XIV.

[3]Sezione 2. - Responsabilita' dei membri

[4]La quota di un membro determina il limite massimo della responsabilita' finanziaria di detto membro rispetto agli obblighi contratti dal Fondo.

Testo vigente dal 11 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-23;179~accordo-artiii · fonte su Normattiva