[1]Articolo III QUOTE E RESPONSABILITA' DEI MEMBRI
[2]Sezione 1. - Determinazione delle quote
- a)Ciascun membro ha una quota il cui ammontare figura nella tabella allegata al presente Accordo; il totale delle quote indicate nella tabella e' di 20 miliardi di Diritti speciali di prelievo (qui appresso denominati "DSP").
- b)Le quote sono stabilite in termini di DSP, il cui metodo di valutazione e' specificato nell'articolo XIV.
[3]Sezione 2. - Responsabilita' dei membri
[4]La quota di un membro determina il limite massimo della responsabilita' finanziaria di detto membro rispetto agli obblighi contratti dal Fondo.
Testo vigente dal 11 maggio 1977
